28 Marzo 2022 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria riconosce il diritto e assegna a 2 alunni minori diversamente abili la presenza dei docenti di sostegno per l’intero anno scolastico.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria riconosce il diritto e assegna a 2 alunni minori diversamente abili la presenza dei docenti di sostegno per l’intero anno scolastico.
Il Sindacato SAB esprime grande soddisfazione per il riconoscimento di un diritto garantito dalla legge 104/1992 art. 8 il quale stabilisce che: per “l’inserimento e l’integrazione sociale della persona portatrice di handicap vadano realizzati diversi tipi di interventi tra cui provvedimenti che rendano effettivi il diritto all’informazione e il diritto allo studio dei diversamente abili, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente”.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria con proprie recenti sentenze di febbraio e marzo 2022, accoglie i ricorsi proposti da due genitori di due alunni diversamente abili rappresentati e difesi in giudizio dall’ Avv. Domenico Lo Polito, del foro di Castrovillari (CS), ordinando e disponendo all’ Ufficio Scolastico Regionale della Calabria di provvedere ai bisogni di istruzione dei minori con “handicap”.
Il TAR Calabria riconosce il diritto agli alunni frequentanti la scuola primaria di un istituto della provincia di Cosenza ad assicurare ai minori la presenza di un insegnante di sostegno nella misura richiesta dal dirigente scolastico non accolta in precedenza.
Il Tribunale, condividendo le argomentazioni difensive dell’Avv. Domenico Lo Polito, ritiene fondati i ricorsi e li accoglie nei termini che seguono osservando che: i minori frequentano la scuola primaria dell’Istituto; i minori sono portatori di handicap in situazione di gravità, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età; nonostante il Dirigente Scolastico abbia inoltrato all’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Cosenza le note per ben 3 volte, con cui ha formulato richiesta di adeguamento dell’organico al fine di assicurare ai minori il sostegno nella misura di 1:2, il Ministero dell’Istruzione è rimasto inerte; i genitori responsabili dei minori, si sono rivolti al Tribunale Amministrativo Regionale, lamentando la violazione dell’art. 34 Cost. e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per non essere adeguatamente assicurati ai propri figli il diritto all’istruzione; hanno quindi chiesto di “accertare, riconoscere e dichiarare, in via cautelare, i diritti dei minori (…) all’istruzione ed all’integrazione scolastica come previsto dalle citate disposizioni e, previa declaratoria dell’inadempimento dell’Amministrazione convenuta ai propri obblighi in materia di istruzione, integrazione e sostegno degli alunni disabili, ordinare all’Amministrazione resistente di assicurare ai minori iscritti alla scuola primaria, la presenza di insegnanti di sostegno per l’intero anno scolastico in corso nella misura richiesta dal dirigente scolastico; costituitosi, invero solo formalmente, il Ministero dell’Istruzione, con ordinanze del 13 gennaio e del 11 febbraio 2022, rese sull’istanza di tutela cautelare, le domande sono state qualificate come azione avverso il silenzio ed e sono state tempestivamente fissate le udienze camerali per la trattazione dei ricorsi nel merito; contestualmente è stato disposto che l’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Cosenza depositasse dettagliata e documentata relazione sulla vicenda contenziosa; l’ordine del Tribunale è rimasto tuttavia inottemperato; i ricorsi sono stati trattati e spediti in decisione alla camera di consiglio il 23 febbraio e il 23 marzo 2022.
Ritenuto in diritto che: non possono nutrirsi dubbi sul fatto che il Ministero dell’Istruzione fosse tenuto a provvedere sulla richiesta, pervenuta per il tramite delle note del Dirigente Scolastico, di assegnare agli studenti docenti di sostegno, nella misura prevista; l’inerzia, che è proseguita anche in sede contenziosa, viola direttamente l’art. 2 legge 7 agosto 1990, n. 241 e si riverbera sul diritto allo studio dei minori, che ne risulta significativamente leso, il tribunale riconosce il diritto e assegna agli alunni minori diversamente abili la presenza dei docenti di sostegno per l’intero anno scolastico.
F.to Prof. Giovanni Fiorentino
Segretario Generale
Sindacato Autonomo di Base