Comunicato sindacale. OGGETTO: Assenza per visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici del personale scolastico.

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Comunicato sindacale.

OGGETTO: Assenza per visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici del personale scolastico. 

 

Continuano a pervenire nelle sedi del Sindacato Autonomo di Base “SAB”, richieste d’intervento sindacale e/o di chiarimenti in merito a quanto riportato in oggetto.

Vogliamo ricordare a tutti che l’attuale riferimento normativo con cui il legislatore ha regolamentato la materia delle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, con la nuova formulazione dell’art.55-septies del D.Lgs.n.165/2001 derivante dalle modifiche recate dall’art.16, comma 9, del D.L.n.98/2011, convertito nella legge n.111/2011, nonché se le stesse devono essere effettuate fuori regione, comprensive anche dei giorni di viaggio, è il D. L.vo n. 75 del 25/5/2017 pubblicato in G.U. il 7/6/2017, s.g. n. 130, il quale, all’art. 18 – istituzione del polo unico per le visite fiscali – prevede modifiche all’art. 55 septies del D. L.vo n. 165/2001.

In merito alla certificazione da esibire per visite specialistiche ecc., nelle Note a tale articolo, che riporta il nuovo completo delle modifiche, è previsto che, nota 5-ter:Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.

Alla luce di quanto sopra, per la giustificazione dell’assenza riferita alle visite in oggetto, si può far ricorso nei modi previsti dall’art. 5 ter, senza pretendere il certificato del medico curante, che invece sarà rilasciato nel solo caso in cui il dipendente, già in malattia, durante l’assenza, dovrà espletare visite specialistiche ecc. 

Solo in questo caso, il medico curante e il lavoratore, dovranno comunicare l’assenza dal proprio domicilio per le eventuali visite di controllo.

Infatti, solo in base a tale normativa, come evidenziato anche dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.10/2011, ai fini della giustificazione dell’assenza per visite o prestazioni specialistica, quando già si è in malattia è sufficiente la presentazione da parte del dipendente della semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privati che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive.

L’amministrazione scolastica, quindi, non può imporre in alcun modo l’istituto giuridico a cui deve ricorrere il dipendente o, nel caso della malattia, richiedere l’impegnativa del medico curante o dimostrare che la visita non possa essere effettuata al di fuori dell’orario di lavoro.

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