18 Gen 2024 Il Sindacato Autonomo di Base SAB informa del ricorso per il recupero della retribuzione professionale docente, gratuito per gli iscritti SAB.
Il Sindacato Autonomo di Base SAB informa del ricorso per il recupero della retribuzione professionale docente, gratuito per gli iscritti SAB.
Il ricorso è destinato ai docenti di ruolo o precari che hanno stipulato, durante il periodo di precariato, contratti per supplenze brevi e saltuarie o contratti per “supplenze covid”.
La normativa vigente, infatti, riconosce il diritto alla corresponsione del compenso accessorio, RPD, solo ai docenti con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine sino al 31 agosto o al 30 giugno.
La Corte di Cassazione ha, invece, confermato il diritto alla corresponsione della RPD anche ai docenti che hanno stipulato contratti per supplenze brevi e saltuarie o contratti per supplenze covid.
L’importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti è pari a:
€ 5,47 (€ 164: 30 giorni) sino al 28 febbraio 2018;
€ 5,82 (€ 174,50: 30 giorni) dal 1° marzo 2018.
La retribuzione del personale docente è composta da diverse competenze, tra le quali la retribuzione professionale docenti (o RPD).
La Corte di Cassazione si è da tempo pronunciata sulla questione, affermando che l’art. 7 del CCNL 15.3.2001, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro europeo attribuisce la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze”.
Fanno eccezione i docenti precari impiegati per le cosiddette supplenze brevi e saltuarie ai quali l’R.P.D. non viene corrisposta.
Si tratta di una rimunerazione di €. 174,50 mensili.
Per verificare se l’importo della RPD è stato percepito occorre controllare i cedolini.
La Corte di Cassazione già dal 2018 ha dichiarato illegittima e discriminatoria l’esclusione dei docenti impiegati per “supplenze brevi” dal compenso per l’RPD, in virtù del principio di parità di trattamento sancito dall’accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra personale “fisso” e personale precario.
Più recentemente, la Cassazione, proprio con riferimento alla Retribuzione Professionale Docenti, con ordinanza n.6293/2020, ha avuto modo di ribadire tale principio, affermando che non esistono “ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato”.
Nonostante la pronuncia della Cassazione, il Ministero non ha dato indicazioni di corrispondere pacificamente l’RPD a tutti gli aventi diritto, motivo per cui ricorrere.
Per coloro che sono interessati e vogliono aderire all’iniziativa, possono contattare lo studio legale Visciano al numero 3381581594.