18 Gen 2024 Il Sindacato Autonomo di Base SAB informa del ricorso per il recupero della retribuzione professionale docente, gratuito per gli iscritti SAB.

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Il Sindacato Autonomo di Base SAB informa del ricorso per il recupero della retribuzione professionale docente, gratuito per gli iscritti SAB.

Il ricorso è destinato ai docenti di ruolo o precari che hanno stipulato, durante il periodo di precariato, contratti per supplenze brevi e saltuarie o contratti per “supplenze covid”.
La normativa vigente, infatti, riconosce il diritto alla corresponsione del compenso accessorio, RPD, solo ai docenti con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine sino al 31 agosto o al 30 giugno.
La Corte di Cassazione ha, invece, confermato il diritto alla corresponsione della RPD anche ai docenti che hanno stipulato contratti per supplenze brevi e saltuarie o contratti per supplenze covid.
L’importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti è pari a:
€ 5,47 (€ 164: 30 giorni) sino al 28 febbraio 2018;
€ 5,82 (€ 174,50: 30 giorni) dal 1° marzo 2018.
La retribuzione del personale docente è composta da diverse competenze, tra le quali la retribuzione professionale docenti (o RPD).
La Corte di Cassazione si è da tempo pronunciata sulla questione, affermando che l’art. 7 del CCNL 15.3.2001, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro europeo attribuisce la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze”.
Fanno eccezione i docenti precari impiegati per le cosiddette supplenze brevi e saltuarie ai quali l’R.P.D. non viene corrisposta.
Si tratta di una rimunerazione di €. 174,50 mensili.
Per verificare se l’importo della RPD è stato percepito occorre controllare i cedolini.
La Corte di Cassazione già dal 2018 ha dichiarato illegittima e discriminatoria l’esclusione dei docenti impiegati per “supplenze brevi” dal compenso per l’RPD, in virtù del principio di parità di trattamento sancito dall’accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra personale “fisso” e personale precario.
Più recentemente, la Cassazione, proprio con riferimento alla Retribuzione Professionale Docenti, con ordinanza n.6293/2020, ha avuto modo di ribadire tale principio, affermando che non esistono “ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato”.
Nonostante la pronuncia della Cassazione, il Ministero non ha dato indicazioni di corrispondere pacificamente l’RPD a tutti gli aventi diritto, motivo per cui ricorrere.
Per coloro che sono interessati e vogliono aderire all’iniziativa, possono contattare lo studio legale Visciano al numero 3381581594.

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